Documentazione Ufficiale
Qui troverai documenti ufficiali, moduli per l'iscrizione e informazioni dettagliate sulla qualità e autenticità dell'Olio Extra Vergine IGP Campania.
Iscrizione al Consorzio
Tutta la modulistica necessaria per aderire al Consorzio e le istruzioni per la registrazione.
Controllo Qualità
Informazioni approfondite sulle procedure di controllo e certificazione della qualità IGP.
Normative e Regolamenti
Consulta le normative vigenti e i regolamenti che tutelano l'olio extra vergine IGP Campania.
Qualità garantita, trasparenza certificata
In questa sezione sono riportate le certificazioni ufficiali, i protocolli di controllo qualità e i riconoscimenti che attestano l'autenticità e l'eccellenza del nostro olio.
Certificazione IGP Campania
Attesta che l'olio extra vergine è prodotto secondo rigorosi standard territoriali e qualitativi, garantendo l'origine protetta.
Controllo Qualità Rigido
Dimostra l'impegno costante del Consorzio nel monitorare tutte le fasi di produzione per mantenere l’eccellenza del prodotto.
Riconoscimento Nazionale e Internazionale
Evidenzia il prestigio acquisito grazie alla diffusione e apprezzamento dell'olio extra vergine IGP Campania in Italia e all’estero.
La Normativa
Art.2602
La disciplina generale dei consorzi tra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi è contenuta nel Libro V, titolo X, capo II, artt. 2602 e seguenti del Codice civile.
Nella legislazione speciale va segnalata soprattutto la normativa di agevolazione e sostegno per i consorzi fra imprese minori: legge 21-5-1981, n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" (che ha sostituito la precedente legge 30-4-1976, n. 374); legge 21-2-1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane"; legge 5-10-1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"; legge 16-2-1993, n. 38 "Conversione in legge del d.l. 19-12-1992, n. 490 , recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese".
Numerose disposizioni di legge extracodicistiche - che saranno richiamate di volta in volta nel testo - si riferiscono, poi, a particolari fattispecie di consorzi tra imprenditori.
La definizione legislativa dell' art. 2602, Codice civile , individua tre elementi rilevanti ai fini della qualificazione della nostra figura: a) le parti, che devono essere (due o) più imprenditori ( art. 2082, Codice civile ); b) l'organizzazione comune; c) la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Riguardo alle parti, può trattarsi di imprenditori agricoli ( art. 2135, Codice civile ) o commerciali ( art. 2195, Codice civile ) di imprenditori piccoli o normali, secondo la suddivisione codicistica ( art. 2083, Codice civile ) o di altre dimensioni, rilevanti secondo leggi speciali, come, ad esempio, piccole e medie imprese (rectius: imprese minori).
In taluni casi la legge (art. 19, secondo comma, legge 19-8-1977, n. 675; art. 6, terzo comma, legge 8-8-1985, n. 443 ) ammette la partecipazione ai consorzi di soggetti non imprenditori (come, ad esempio, le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di industriali, le Università) che intervengono in funzione di sostegno finanziario (cc.dd. consorzi misti).
Il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ( art. 2603, primo comma, Codice civile ). Non è necessario l'atto pubblico ma può bastare la scrittura privata. In quest' ultimo caso, nei consorzi con attività esterna, le sottoscrizioni dovranno essere autenticate al fine di poter procedere all'iscrizione dell'estratto (o del contratto) ex art. 2612 , Codice civile (v. l' art. 108, disp. att., Codice civile , in relazione all' art. 2296, Codice civile )
Per quanto riguarda il contenuto del contratto, l'unica indicazione sicuramente e sempre essenziale è quella dell'oggetto.
Il contratto dovrà quindi specificare in che cosa consiste la disciplina o il coordinamento dell'attività dei consorziati (nei consorzi interni) o di quali fasi delle imprese consorziate assume lo svolgimento il consorzio (nei consorzi con attività esterna).
Va segnalato che alla previsione di determinati oggetti consortili si riferiscono talune disposizioni di legge. Così, ad esempio, in materia di appalto, consorzi possono essere costituiti sia per la fase dell'assunzione dell'appalto (legge 25-6-1909, n. 422; regolamento 12-2-1911, n. 278; art. 27 bis, DLgsCPS 14-12-1947, n. 1577 ; art. 6, lett. f), legge 21-5-1981, n. 240 ; art. 6, primo comma, legge 17-2-1987, n. 80) sia per la fase dell'esecuzione (art. 6, secondo comma, legge 17-2-1987, n. 80). Ai consorzi-fidi - che hanno per scopo di agevolare l'accesso al credito da parte degli imprenditori consorziati, consentendo loro di ottenere dalle banche tassi di interesse meno elevati e, più in generale, condizioni contrattuali più favorevoli di quelle che avrebbero potuto spuntare individualmente - si riferiscono l' art
. 19, legge 12-8-1977, n. 675 , e gli artt. 6, lett. o) e 12 della legge 21-5-1981, n. 240 .
I contributi dei consorziati ( art. 2603, secondo comma, n. 3 ) non vanno confusi, anzitutto, con i corrispettivi che le singole imprese consorziate sono tenute a corrispondere per servizi ad esse specificamente resi dal consorzio, ove questo svolga quell'attività di "intermediazione" tra singoli consorziati e terzi cui si riferisce l' art. 2615 , secondo comma, Codice civile. Anche ai fini tributari questi corrispettivi sono soggetti ad un trattamento diverso dai contributi ( artt. 108 e 111, DPR 22-12-1986, n. 917 ; art. 4, quarto comma, DPR 26-10-1972, n. 633 ).
I contributi vanno distinti in contributi iniziali che servono a dotare il consorzio di un patrimonio originario e contributi successivi il cui versamento può essere previsto dal contratto sia sotto forma di contributi ordinari periodici sia sotto forma di contributi straordinari.
In relazione ai contributi la situazione soggettiva dei consorziati è diversa a seconda che si tratti di consorzi interni o di consorzi con attività esterna. Nei primi, che non sono destinati ad entrare in relazione con i terzi, non si pone l'esigenza di un patrimonio iniziale e quindi la previsione di un obbligo contributivo con cui costituirlo. Nei consorzi con attività esterna, invece, è essenziale la previsione del "modo di formazione del fondo consortile" ( art. 2612 , secondo comma, n. 5, Codice civile), e cioè sostanzialmente di un contributo iniziale anche in relazione al privilegio della responsabilità limitata al solo fondo consortile di cui godono i consorziati ( art. 2615 , primo comma, Codice civile). La determinazione dell'entità dei contributi è, però, rimessa all'autonomia delle parti, salvo ipotesi eccezionali in cui l'entità minima del contributo è fissata dalla legge ( art. 2, primo comma, legge 21-2-1989, n. 83 ).
Non essenziali devono ritenersi, invece, i contributi successivi che possono essere pretesi nei confronti dei singoli consorziati solo se previsti nel contratto. Al riguardo, l'autonomia delle parti gode la massima ampiezza e si ritiene che possa essere previsto anche l'obbligo per i consorziati di ripianare integralmente le perdite.
I caratteri dell'organizzazione consortile sono solo sommariamente delineati dagli artt. 2606 e 2608 , Codice civile. Questa situazione, se lascia ampi margini all'autonomia delle parti, crea però notevoli incertezze. E' proprio per questo che spesso si preferisce realizzare gli scopi consortili attraverso l'utilizzazione di una società, specialmente di capitali (spa o srl) usufruendo così di una disciplina molto più rigida ma anche più completa e, quindi, preferibile, qualora si voglia anteporre la certezza giuridica alla libertà di determinare il contenuto del contratto.
Gli artt. 2606 e 2608 , modellano un'organizzazione di tipo corporativo basata sulla ripartizione dei poteri tra un organo assembleare ( art. 2606 ) e un organo amministrativo ( artt. 2608; 2612, primo comma; 2615 bis ).
La previsione di questi due organi deve ritenersi essenziale quantomeno nei consorzi con attività esterna che godono del regime della responsabilità limitata ( art. 2615, primo comma, Codice civile ).
Per quanto riguarda le rispettive competenze, spetta all'assemblea deliberare, a maggioranza, in ordine all'attuazione dell'oggetto del consorzio ( art. 2606, primo comma, Codice civile ) e nelle altre materie ad essa riservate dal contratto. Per le modifiche del contratto si richiede, invece, il consenso di tutti i consorziati ( art. 2607, Codice civile ) che non deve necessariamente essere raccolto in assemblea. In entrambi i casi si tratta di norme dispositive.
Mancano regole legali per la disciplina del procedimento assembleare che nella prassi statutaria si tende a ricalcare su quello delle società di capitali.
In mancanza di diversa previsione contrattuale le maggioranze si calcolano per teste e non per quote di capitale (arg. ex art. 2606 , primo comma, Codice civile).
